Esami Integrativi e di Idoneità

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diverso indirizzo di studi rispetto a quello intrapreso.

ESAMI INTEGRATIVI

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.

Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Novita' previste dal DL 127/2025 convertito dalla legge 164/2025. 

Nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. 

A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. 

In sintesi:

- per alunni del primo biennio se la richiesta di cambio di indirizzo di studi avviene entro il 31 gennaio, non si svolgono esami integrativi ma sono previsti colloquio e successive misure di integrazione degli apprendimenti;

- per alunni del secondo biennio sono previsti esami integrativi. 

ESAMI DI IDONEITA'

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione.

Riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Novita' previste dal DM 218/2025:

- lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.

- Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.

- Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l’istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all’Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all’istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniori.

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI

Da richiedere alla segreteria didattica al seguente indirizzo: TOIS06800T@istruzione.it

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente Scolastico improrogabilmente dopo lo scrutinio finale entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.

Eccezionalmente e per cause documentate (motivi di salute certificati, caso fortuito, cause di forza maggiore non imputabili allo studente o alla famiglia), saranno valutate domande pervenute successivamente. 

Nell'a.s. 2025/26 gli esami si svolgeranno nel mese di luglio. 

Allegati

MODELLO RICHIESTA ESAME_2026.pdf

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DM 218_2025.pdf

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DL 127_2025.pdf

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